Tribunale di Genova 21 febbraio 2020

A tali valutazioni devono aggiungersi le seguenti:

a) Attuale instabilità socio politica del Paese del richiedente
Grave è la situazione relativa alla violazione dei diritti fondamentali in Guinea Conakry. Nonostante il ritorno ad elezioni presidenziali nel 2010 dopo decenni di governi autoritari ed un colpo di Stato militare nel 2008, la situazione dei diritti politici e delle libertà civili in Guinea è infatti tutt’ora assai compromessa.

Tribunale di Genova 30 gennaio 2020

Ciò posto, il Collegio non concorda con le motivazioni del provvedimento impugnato e reputa il racconto del richiedente dettagliato, vivo, pienamente plausibile; egli spiega con coerenza l’origine ed i motivi del contrasto tra le due etnie e ne descrive con efficacia l’inimicizia;

Tribunale di Genova 12 dicembre 2019

Ciò posto, occorre tenere conto: della storia personale, del richiedente, costretto a lasciare la zona di provenienza per motivi legati al rifiuto di succedere al suocero nella religione tradizionale; della circostanza dell’intervenuta paternità, che lo porta ad essere responsabile di una figlia di appena tre anni, che vive con lui ed alla madre e del percorso di inserimento ed integrazione del nucleo familiare che deve essere tutelato nell’ottica costituzionalmente orientata di protezione dei figli, i quali hanno diritto di essere educati all’interno del nucleo familiare per conseguire un idoneo sviluppo della loro personalità3.

Tribunale di Palermo 20 Gennaio 2020

"Considerato che il ricorrente ha esposto di avere gravi problemi di salute, pure riscontrati visivamente dalla Commissione, la quale ha evidenziato la necessità di accordare un permesso per poter affrontare le cure del caso, si ritiene opportuno consentire la sua permanenza nel territorio italiano attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998. In altri termini, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, può predicarsi la ricorrenza di ragioni di carattere umanitario ostative al rimpatrio del ricorrente e suscettibili di legittimare il conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un permesso di soggiorno ai sensi del citato art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.

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