Tratto dal Blog "Diritti e Frontiere" di Fulvio Vassallo Paleologo
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/10/nuove-direttive-del-ministero.html -
Nuove direttive del ministero dell'interno violano la normativa vigente in materia di accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Non esistono "paesi terzi sicuri" verso cui respingere collettivamente i "migranti economici". Il diritto di asilo è un diritto soggettivo individuale.A Catania un incontro tra associazioni ed istituzioni. La conferma di prassi amministrative contro la legge. La "routine"degli sbarchi non finisce ancora, anzi si cambia sempre, con lo stesso scopo di respingere ed escludere.
http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/msf-da-pozzallo-%E2%80%9Cdrammatica-routine-degli-sbarchi
http://www.corrieredellemigrazioni.it/2015/05/28/lesposto-sui-trattenimenti-a-pozzallo-e-lampedusa/
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/10/continuano-i-respingimenti-da-pozzallo.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2015/10/19/news/respingimenti-125425049/
L'art. 10 della Costituzione riconosce il diritto di accesso alla procedura di protezione internazionale a chiunque giunga sul territorio nazionale e l'Italia non ha mai adottato per atto legislativo una lista di "paesi terzi sicuri".
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/08/pressioni-dellunione-europea-sugli.html
Cassazione, Sezioni Unite, 9 settembre 2009, n. 19393.
La Corte afferma inoltre che «la situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari, pertanto gode quanto meno della garanzia Costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate, [...], esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della P.A., potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali».
Enormi responsabilità delle organizzazioni di tutela presenti nei luoghi di sbarco. Non rimane davvero da aggiungere altro, ci sarà un giudice a Berlino?
https://unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a165c90b80eeaac70003d0/1UNHCR_manuale_operatore.pdf
dal sito www.siciliamigranti.blogspot.it
"Dopo una breve introduzione del viceprefetto Gullotti che ha accennato ad una direttiva arrivata dal Ministero dell’Interno a fine settembre, la parola è passata alla dott.ssa Scacco dell’Ufficio Immigrazione che ha spiegato più nel dettaglio le disposizioni ricevute.
Chiarisce che a seguito del vertice europeo di fine settembre il Ministero dell’Interno ha chiaramente impartito nuove direttive a cui le Questure devono attenersi. Innanzitutto al momento dello sbarco il criterio da utilizzare è la divisione tra migranti economici e profughi da operarsi sulla basa della nazionalità: Siriani, Eritrei e cittadini delle Repubblica Centrafricana sono considerati migranti politici; tutti gli altri appartengono automaticamente alla categoria “economici”. Per favorire questa operazione, sono stati consegnati nuovi moduli per la pre-identificazione dei migranti così da rendere uniformi le valutazioni che prima venivano fatte sulla base di tanti moduli quanti erano i luoghi di sbarco. Il nuovo modulo prevede la domanda “perché sei venuto in Italia?” e le risposte tra cui scegliere sono: lavoro, guerra, asilo, altro. Il compito di provvedere all’attività di informazione legale spetterebbe alle associazioni in convenzione con il Ministero (UNHCR, Save the Children, OIM e Croce Rossa), le uniche accreditate ad entrare al porto. Il loro compito sarebbe quello di dare ai migranti appena sbarcati tutte le informazioni relative ai loro diritti e ciò dovrebbe avvenire mentre sono in fila ad aspettare il loro turno, nel momento che precede la pre-identificazione. Ma relativamente a Catania, si parla di sbarchi in cui arrivano centinaia di persone, in cui il tempo a disposizione è pochissimo ed è solo quello necessario alle operazioni di pre-identificazione. Il dirigente dell’ufficio immigrazione si mostra consapevole della difficile situazione attuale e ribadisce le indicazioni del Ministero dell’Interno rispetto alle operazioni di respingimento messe in atto. Inoltre fa riferimento alle scelte fatte in sede europea e alle inevitabili conseguenze che hanno a livello nazionale. Tale nuovo indirizzo è comunque inaccettabile e qualcuno degli avvocati presenti sottolinea come decisioni prese in sede politica non possono in alcun modo contrastare con le normative sulla protezione internazionale, che è un diritto soggettivo, da riferirsi alla storia personale di ognuno e non a classificazioni prestabilite sulla base del paese di provenienza. I respingimenti collettivi e la lista dei paesi che danno diritto a chiedere la protezione internazionale sono pratiche totalmente illegittime."
http://siciliamigranti.blogspot.it/2015/10/a-catania-incontro-tra-associazioni-e.html?spref=fb
Queste le procedure che si dovrebbero seguire, senza distinguere preliminarmente se si tratta di migranti economici o di "richiedenti asilo".
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-le-nuove-norme-analizzate-dallasgi/
Art. 9
Misure di prima accoglienza
1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica,lo straniero e' accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalita' di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente e' accolto per il tempo necessario, all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell'esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 15, e' trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14, individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'articolo 17. In caso di temporanea indisponibilita' di posti nelle strutture di cui all'articolo 14, il richiedente rimane nei centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 e' trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14.
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Scheda-BREVE-recepimento-direttive-asilo_pubblicazione-sito_1-ottobre1.pdf
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
[Recante il testo dell'art. 35 aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150]
Art. 6.
Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della
questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. 3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
Art. 7.
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda
1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.
http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=documenti&id=177&l=it.html
Centinaia di migranti, soprattutto egiziani e nigeriani, ma anche gambiani e maliani, grazie agli accordi bilaterali che prevedono forme semplificate per i "riconoscimenti" di nazionalità da parte delle autorità consolari dei paesi di origine, sono stati respinti pochi giorni dopo lo sbarco, soprattutto da Catania e Siracusa. Per gli egiziani il rimpatrio verso Il Cairo è spesso questione di ore. Nel corso dell'estate le prime centinaia di migranti, soprattutto marocchini, sono stati trasferiti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) ma non hanno neppure fatto richiesta di asilo. Altri invece hanno avuto accesso alla procedura abbreviata e sostenuto l'audizione prima di essere rimessi in libertà con un permesso di soggiorno provvisorio per tre mesi. Loro sono stati abbandonati sulla strada. Nelle ultime settimane, di fronte all'indisponibilità di posti nei CIE, le Questure siciliane hanno consegnato ai migranti appena sbarcati dalle navi che li hanno soccorsi centinaia di provvedimenti di respingimento "differito" tutti assolutamente identici salvo che per i nomi dei destinatari, senza una motivazione individuale e senza alcuna informazione preventiva sulla possibilità di accedere alla procedura di asilo.
http://www.radiortm.it/2015/10/20/migranti-nel-limbo-interrogazione-al-ministero-dellinterno-della-parlamentare-marialucia-lorefice-m5s/
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/10/i-dati-smentisono-frontex-mentre.html
Non si sa quali informazioni ricevano i richiedenti asilo trattenuti nei centri di prima accoglienza, che tra poco saranno ridefiniti HOT SPOTS, prima di essere divisi in richiedenti asilo ed in "migranti economici".
http://www.siciliamigranti.blogspot.it/2015/10/lampedusa-isola-o-laboratorio.html
L'ultima trappola è costituita da foglietti prestampati con i quali ai migranti appena sbarcati si pongono domande che possono pregiudicarne il futuro. Molti sono così definiti migranti economici e ricevono immediatamente un provvedimento di "respingimento differito". Magari con l'intimazione di "lasciare entro sette giorni il territorio dello stato attraverso la frontiera di Fiumicino". Un ordine impossibile da eseguire, senza mezzi e documenti, il marchio della clandestinità, l'esclusione definitiva dal sistema di accoglienza. Ma le risposte fornite senza adeguata informazione pregiudicheranno anche chi è ammesso alla procedura di asilo. I dinieghi assai probabilmente, aumenteranno ancora. E nessuno ci venga a raccontare che in poche ore sono state fornite informazioni esaustive a centinaia di richiedenti asilo, magari sulla banchina, quando, dopo giorni di mare, nessuno ha la possibilità di comprendere bene in pochi minuti la portata delle informazioni che riceve.Non esistono "paesi terzi sicuri". Tutti hanno diritto ad una procedura individuale, e possono ottenere il riconoscimento di uno status di protezione, anche se provengono dal Gambia, dal Camerun, dal Ghana o dalla Nigeria. Una volta l'UNHCR protestava contro la utilizzazione di una lista di paesi terzi sicuri, oggi sembra che abbia accettato anche questo strumento di selezione ed esclusione dei migranti dall'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.
http://dirittiefrontiere.blogspot.it/2015/10/proseguono-i-respingimenti-collettivi_13.html
Rispetto a decisioni di diniego da parte delle Commissioni territoriali, si vedano, ad esempio, le seguenti sentenze:
-Corte di appello di Roma, 6 giugno 2013, che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino delGhana, per la necessità di sottrarsi alla pena di morte, come conseguenza possibile della qualificazione di un omicidio colposo come omicidio volontario, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2014,1, 105-Tribunale di Roma, 2 agosto 2013, che riconosce ad un cittadino del Camerun lo status di rifugiato per il rischio di omofobia nel paese di origine, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2014,1,109-Corte di appello di Roma, 16 gennaio 2014, che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino delGambia, disertore, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2014,2, 151. Nello stesso senso una sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 16 febbraio 2015 (inedita), sempre relativa ad un diniego ricevuto da un richiedente asilo cittadino delGambia, al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, in quanto si riconosce che il ricorrente in caso di rientro nel paese di origine può subire un “danno grave” nella forma di “minaccia grave ed individuale alla vita” derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto internazionale ( art.14, comma 1,lett.c) d.lgs. 251/2007”-Corte di appello di Trieste, 15 maggio 2014, che riconosce la protezione sussidiaria ad un cittadino della Nigeria per la sussistenza di violenza indiscriminata e diffusa nel suo paese, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2014,2,156
E tutti coloro che fuggono dalla Libia in questo periodo dovrebbero ottenere quanto meno il riconoscimento della protzione umanitaria, senza passare dalle Commissioni terrritoriali, ma sulla base di un decreto che il governo dovrebbe adottare in base all'art. 20 del T.U. 286 del 1998, in presenza di un afflusso massiccio di sfollati.
Nel 1999 ( Kosovo)e nel 2011 ( Emergenza nordafrica) questi decreti furono adottati, non si comprende perchè oggi il governo Renzi, di fronte ad una gravissima crisi umanitaria indotta anche dai tempi troppo lunghi delle procedure in Italia, mentre l'Unione Europea non considera neppure l'ipotesi di modificare l'iniquo Regolamento Dublino III, non possa fare altrettanto.
Corte d'Appello di Cagliari Ordinanza del 18 - 31 maggio 2012 n. 51:
in materia di Emergenza Nordafrica, secondo la quale, ai fini del riconoscimento di uno status di protezione, non risulta manifestamente infondata l’equiparazione fra i cittadini libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in Libia. A fronte delle torture e delle sevizie inflitte ai migranti trattenuti nei campi e nei capannoni di concentramento in Libia, in considerazione delle condizioni fisiche e psichiche nelle quali arrivano i migranti dopo traversate sempre più pericolose, si dovrebbe dunque riconoscere almeno la protezione umanitaria a tutti coloro che riescono a fuggire da un paese nel quale non è neppure garantita la sicurezza degli osservatori e degli operatori umanitari occidentali, al punto che anche l’OIM e l’UNHCR hanno dovuto sospendere le attività in territorio libico avviate negli anni precedenti.
La giurisprudenza italiana è orientata verso la fissazione di limiti rigorosi alla discrezionalità amministrativa. Ecco una recente ordinanza della Corte di Cassazione ( Ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926) davvero importante, che dovrebbe limitare la prassi dei respingimenti immediati in frontiera eseguiti prima che si sia data la possibilità di essere informati sulla possibilità di chiedere asilo e di accedere alla procedura per il riconoscimento di uno status di protezione.
Ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926 http://www.eius.it/giurisprudenza/2015/054.asp
Corte di Cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 25 marzo 2015, n. 5926
Presidente: Di Palma - Estensore: De Chiara
PREMESSO1. - Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il decreto di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione emesso il 18 febbraio 2014 dal Questore di Siracusa nei confronti del sig. A.I., di nazionalità nigeriana, in esecuzione del respingimento disposto in pari data.
Il sig. I. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L'amministrazione intimata non si è difesa.
Con relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. il Consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso. La relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'avvocato del ricorrente, il quale ha presentato memoria.
CONSIDERATO2. - Il ricorrente premette di essere stato destinatario, in quanto privo di documenti di riconoscimento, di decreto di respingimento del Questore di Siracusa in data 18 febbraio 2014, dopo essere stato quello stesso giorno soccorso in mare dal personale della nave San Giusto della Marina Militare ed essere quindi sbarcato irregolarmente sul territorio italiano. Unitamente al respingimento gli era stato notificato il decreto di trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria a Roma. Articola quindi i seguenti motivi di censura:
I) violazione degli artt. 2, commi 5 e 6, 10, comma 2, lett. b), 14, commi 1 e 5, e 13-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 2, comma 1, d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, nonché degli artt. 3, 6, 20 e 26 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'art. 10 Cost., essendo stato violato il suo diritto ad essere informato tempestivamente sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, dato che era stato immediatamente respinto senza ricevere tali informazioni, con conseguente preclusione, di fatto, del diritto di accedere alla procedura;
II) violazione degli artt. 13, comma 8, e 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, cit., degli artt. 3, 6, 20 e 26 d.lgs. n. 25 del 2008, cit., dell'art. 7, par. 3 e 14, della direttiva 2003/9/CE, dell'art. 18 della direttiva 2005/85/CE, nonché dell'art. 31 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 in relazione all'art. 117 Cost., sostenendo che non poteva essere convalidata la misura del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (C.T.E.) avendo egli diritto ad essere ospitato, invece, in un centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), nella qualità di richiedente protezione internazionale conseguente alla violazione del suo diritto ad essere informato della possibilità di presentare la relativa domanda, come palesato all'udienza di convalida davanti al Giudice di pace;
III) violazione degli artt. 5, 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 7 alla medesima Convenzione, in relazione all'art. 117 Cost., per essersi il Giudice di pace limitato all'esame del provvedimento di trattenimento, trascurando l'esame del sottostante provvedimento di respingimento, la cui illegittimità, per i motivi di cui sopra, si riverbera sul primo, che ne costituisce esecuzione.
3. - I motivi, da esaminare congiuntamente data la loro connessione, sono fondati nei sensi che seguono.
3.1. - L'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente sul territorio di uno Stato dell'Unione Europea, sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, cui aspirino, è stato esplicitamente sancito della direttiva2013/32/UE del 26 giugno 2013 (genericamente richiamata nella memoria di parte ricorrente), il cui art. 8 recita: «Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo».
L'obbligo d'informazione sulle procedure di asilo è sancito anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che nella motivazione della sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, Hirsi Jamaa c. Italia (puntualmente richiamata nella memoria di parte ricorrente), al § 204 annota: «La Corte ha già rilevato che la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso alle procedure d'asilo (vedi M.S.S., prima citata, § 304). Ribadisce quindi l'importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, le cui conseguente sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi».
Per completezza può aggiungersi che al § 304 della sentenza della Corte di Strasburgo 21 gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia, sopra richiamato, si legge: «The Court notes in this connection that the applicant claims not to have received any information about the procedures to be followed. Without wishing to question the Government's good faith concerning the principle of an information brochure being made available at the airport, the Court attaches more weight to the applicant's version because it is corroborated by a very large number of accounts collected from other witnesses by the Commissioner, the UNHCR and various non-governmental organisations. In the Court's opinion, the lack of access to information concerning the procedures to be followed is clearly a major obstacle in accessing those procedures».
3.2. - In siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, se deve per un verso negarsi che le norme nazionali prevedano espressamente il dovere d'informazione ai valichi di frontiera invocato dal ricorrente, o che sia nella specie direttamente applicabile la previsione di tale dovere contenuta nel richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE (la quale non era stata ancora recepita alla data del decreto di respingimento e trattenimento per cui è causa e il relativo termine, ai sensi dell'art. 51 della direttiva stessa, scadrà soltanto il prossimo 20 luglio), non può tuttavia continuare ad escludersi che il medesimo dovere sia necessariamente enucleabile in via interpretativa facendo applicazione di regole ermeneutiche pacificamente riconosciute, quali quelle dell'interpretazione conforme alle direttive europee in corso di recepimento e dell'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla giurisprudenza dell'apposita corte sovranazionale.
Ed invero nessun ostacolo testuale alla configurazione di un dovere d'informazione sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, come delineato dal richiamato art. 8 della direttiva 2013/32/UE, conforme alle indicazioni della giurisprudenza CEDU, è dato scorgere nella normativa nazionale, e in particolare negli artt. 3, comma 2, 6, comma 1, e 26, comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008, o nell'art. 2, comma 1, d.P.R. n. 303 del 2004, che specificamente fanno riferimento alla presentazione delle domande di protezione internazionale all'ingresso nel territorio nazionale.
Poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo è illegittimo allorché sia stato disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale, e tale illegittimità si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta.
Può in definitiva enunciarsi, avuto riguardo ai termini della fattispecie in esame e conformemente al disposto della direttiva europea di cui sopra, il seguente principio di diritto: qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento.
3.3. - Tanto premesso, va altresì richiamato il più recente orientamento di questa Corte in tema di poteri di sindacato del giudice della convalida del decreto di trattenimento sul provvedimento espulsivo che ne è presupposto.
Con ordinanza 5 giugno 2014, n. 12609, questa Corte si è adeguata agli sviluppi della giurisprudenza CEDU (in particolare le sentenze 8 febbraio 2011, ric. n. 12921/04, Seferovic c. Italia, e 10 dicembre 2009, ric. n. 3449/05, Hokic e Hrustic c. Italia) in tema di interpretazione dell'art. 5, § 1, della Convenzione, quanto alla definizione della nozione di arresto o detenzione "regolari" disposti nel corso di un procedimento di espulsione. Precisando il proprio consolidato orientamento, secondo cui al giudice della convalida del trattenimento o accompagnamento coattivo dell'espulso alla frontiera non è consentito alcun sindacato di legittimità sul sottostante provvedimento espulsivo, del quale deve limitarsi a verificare soltanto l'esistenza e l'efficacia, questa Corte ha affermato che tale giudice è investito anche del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la "manifesta" illegittimità del provvedimento espulsivo, da intendersi in concreto nei sensi ricavabili dalla medesima giurisprudenza CEDU.
3.4. - Il Giudice di pace, perciò, avrebbe dovuto darsi carico di verificare la fondatezza della censura (cui si fa cenno nel sintetico verbale dell'udienza di convalida) d'illegittimità del decreto di respingimento per non essere stato il ricorrente informato sulla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, e avrebbe dovuto verificarne, per quanto possibile, la fondatezza e comunque statuire su di essa.
Di una tale verifica o statuizione, invece, non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che va pertanto cassato senza rinvio essendo spirato il termine perentorio previsto dall'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, cit., per la convalida del trattenimento.
3.5. - Le spese processuali dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese forfetarie e accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario avv. S. F.
Nella vigente normativa italiana in materia di asilo e protezione internazionale non ci sono basi legali per stabilire una lista di paesi terzi sicuri o per qualificare a priori i migranti come "migranti economici" a seconda della nazionalità.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00917237.pdf
Non si comprende che, al di là dell' ultima Ordinanza della Corte di Cassazione, che dovrebbe porre fine ad una stagione di abusi di polizia in frontiera, occorre riaprire canali legali di ingresso in Europa anche per lavoro, con forme di regolarizzazione successiva per le persone che sono state costrette a partire da paesi in una situazione di conflitto ormai generalizzato. E che non si mettano a diffondere informazioni sui soliti fogliettini plurilingue allegati alle circolari del ministero dell'interno per sostenere ancora che la maggior parte dei migranti che arrivano in Italia sono soltanto "migranti economici"...
EU to step up deportations of economic migrants
http://uk.reuters.com/article/2015/10/07/uk-europe-migrants-idUKKCN0S120T20151007?rpc=401