Tribunale di Genova, ord. 18 aprile 2018
Alla luce della documentazione prodotta e delle ulteriori informazioni acquisite in forza dei poteri officiosi di questo Collegio, la prima censura del ricorrente - concernente l’impossibilità di trasferimento del ricorrente a causa delle condizioni di accoglienza dei profughi in Croazia e delle carenze sistemiche nella procedura di asilo - appare fondata e, da sola, dirimente ai fini della decisione.
Invero, l’art.3 comma 2 par. II del Regolamento Europeo 604/2013 prevede che “qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.”
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sia fondato il rischio attuale che il ricorrente venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Croazia, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento.
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