Tribunale di Genova, Sentenza del 19 Febbraio 2019
La situazione del paese di origine sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed ai suoi problemi di deficit cognitivo, evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del previgente art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98.
Tuttavia, come già detto, il D.L. 113/18, conv. dalla L. 132/18, ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.
All'Art. 1 comma 9 ha poi previsto che "Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura casi speciali ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8".
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