Tribunale di Genova, 13 Dicembre 2018
"In un contesto come quello descritto (polizia corrotta, restia ad intervenire in conflitti privati, tanto più al Nord del Paese, dove non vi è una soddisfacente copertura del territorio), e tenuto conto dell'esperienza personalmente vissuta dal richiedente (costretto ad allontanarsi per violenze subite e minacciate in presenza delle quali non vi è stata sufficiente tutela), deve ritenersi, quanto meno sotto il profilo del dubbio, che vi sia concreto rischio per il richiedente di essere sottoposto a nuove minacce di danno, senza un'efficace tutela, in caso di rimpatrio.
Non si ritiene che i fatti narrati dal richiedente attengano a vere e proprie persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato (...). Sussistono peraltro fondati e seri motivi per ritenere che nel caso di rimpatrio il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale e si considera pertanto concedibile nel caso di specie il beneficio della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07."
Scarica la decisione