Tribunale di Genova, 5 Febbraio 2019
"Nel caso in esame, l'attuale situazione politico-sociale del Gambia, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche Cass. 455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Il ricorrente ha infatti lasciato il Gambia giovanissimo (aveva appena 15 anni) ed è stato lontano diversi anni.
Se tornasse si troverebbe privo di appoggi familiari, in un paese oggi in fase di riorganizzazione dopo le ultime elezioni, che non appare ancora in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali. Occorre poi considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E' dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana."
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