ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO IN SLOVENIA: appare fondato il rischio per il ricorrente di subire trattamenti inumani e degradanti alla luce dell'intolleranza del governo e delle forze di polizia.

Tribunale di Genova 7 aprile 2020

"Alla luce della documentazione prodotta e delle ulteriori informazioni acquisite in forza dei poteri officiosi di questo Collegio, sopra esaminate, la prima censura del ricorrente - concernente l'impossibilità del trasferimento del ricorrente a causa delle condizioni di accoglienza dei profughi in Slovenia e delle carenze sistemiche nella procedura di asilo - appare fondata e, da sola, dirimente ai fini della decisione.

Nel caso di specie, appare fondato il rischio attuale che il ricorrente venga sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in Slovenia, dovendosi pertanto ritenere impossibile il suo trasferimento. Benché il richiedente abbia già presentato in Slovenia domanda di protezione (sicché appare sventato il pericolo di respingimento in Croazia) le informazioni sopra riportate suscitano serie perplessità sul sistema di accoglienza e di asilo vigente attualmente in Slovenia, così come, più in generale, sul clima culturale di intolleranza e discriminazione che si respira nella società civile, tra i leader al governo e tra le forze di polizia nei confronti degli stranieri entrati illegalmente nel Paese che abbiano presentato, o siano intenzionati a presentare, domanda di protezione internazionale.

Tutte le circostanze riportate, in assenza di documentazione di segno contrario da parte convenuta, sono sufficienti per ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

La domanda deve dunque essere accolta."

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