TAR LAZIO 2 Maggio 2022
e)che risulta fondato il primo profilo di censura in relazione all'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, atteso che l'amministrazione, pur avendo correttamente comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto, ha poi successivamente omesso di valutare la documentazione integrativa dallo stesso fornita - di cui è data prova in atti - nella quale egli ha inteso rappresentare la titolarità di redditi idonei alla concessione della cittadinanza in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014.
f)che a causa della suddetta omissione si rileva un'incompetenza dell'istruttoria, idonea, come tale, a determinare l'illegittimità del provvedimento, considerando proprio che "proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione della cittadinanza in quanto con essa si determina l'acquisizione in via definitiva del nuovo "status", grava sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità, al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio". (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
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