Tar Lazio, 18 Aprile 2019
"Ai fini della concessione della cittadinanza, non vi è dubbio che il riferimento all'elemento reddituale, in disparte tutte le altre valutazioni di carattere discrezionale, debba estendersi all'interno nucleo familiare in quanto ciò che conta è che lo straniero, mirando ad ottenere l'inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, è assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con mezzi sufficienti provenienti anche dai familiari conviventi a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
Ora, posto che il diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla carenza reddituale ovvero su un presupposto di fatto che è stato smentito documentalmente dal ricorrente in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, va da sé che lo stesso risulta inficiato da un travisamento che lo rende illegittimo."
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