Tar Lazio, 18 Aprile 2019

"Ai fini della concessione della cittadinanza, non vi è dubbio che il riferimento all'elemento reddituale, in disparte tutte le altre valutazioni di carattere discrezionale, debba estendersi all'interno nucleo familiare in quanto ciò che conta è che lo straniero, mirando ad ottenere l'inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, è assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con mezzi sufficienti provenienti anche dai familiari conviventi a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.