La convivenza di fatto con una cittadina italiana annulla il decreto di espulsione

Con questa ordinanza il Giudice di Pace di Genova annulla il decreto d’espulsione del cittadino marocchino adottato dal Prefetto di Genova.

La sentenza n. 44182, depositata il 18 ottobre 2016, della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, ha affermato il seguente principio di diritto: "la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con "contratto di convivenza" disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 è ostativa all’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all’art 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione".

Il Giudice, rifacendosi alla sentenza, ha considerato la dichiarazione anagrafica per la costituzione di convivenza di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 L. 76/16 come documentazione idonea a provare la convivenza.
"Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile."

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