Corte di cassazione, sez. VI-1, ord. 14 novembre 2017, n. 26919
Poiché dal decreto impugnato non risulta che all’udienza per la proroga del trattenimento presso il CIE abbiano partecipato il ricorrente o il suo difensore, né che il ricorrente sia stato messo in condizioni di parteciparvi, si deve ritenere che il provvedimento sia stato emesso in violazione della prevista partecipazione all’udienza dell’interessato, il quale ne deve essere tempestivamente informato e dunque condotto in udienza.
Infatti, al procedimento giurisdizionale riguardante la proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del d.lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal d.lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito.
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