Corte di Cassazione, ordinanza 11 settembre 2018
"Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 TU Imm. e omesso esame di un fatto decisivo in giudizio, è, invece, fondato.
Ed infatti in sede di opposizione all'espulsione sussiste l'obbligo per il Giudice di Pace di esaminare, attivare i propri poteri istruttori e pronunciarsi sul rischio prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nei paesi d'origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice"
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