Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”
è quanto statuito dal T.A.R. Liguria, con la sentenza che si allega, così ribadendo l'unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa a seguito della sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202 della Corte Costituzionale (Gazz. Uff. 24 luglio 2013, n. 30 - 1ª Serie speciale) che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 5, comma 5 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».