T.A.R. per la Liguria, sent. 28 ottobre 2016, n. 1061
Il provvedimento di respingimento dell’istanza di emersione ex d.lgs 109/12 motivato con la mancata risposta del lavoratore e del datore di lavoro alla richiesta dell’amministrazione di produzione della documentazione attestante il versamento dei contributi INPS e INAIL è illegittimo e conseguentemente va annullato. Deve ritenersi, infatti, che il mancato versamento di contributi INPS e INAIL sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro.
Ricorre, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 5, comma 11 – bis d.lgs. 10972012 secondo cui: “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo”.