Permesso di soggiorno UE. Test di lingua e i limiti derivanti dall'età e da patologie

T.A.R. per la Liguria, sent. 12 maggio 2016, n. 450

L'avanza età e i problemi all'udito, essendo circostanze in grado di limitare la capacità dei apprendimento linguistico, devono essere necessariamente prese in considerazione del rilascio di un permesso di soggiorno UE. Tale permesso è infatti subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 9 comma 2-bis del D. Lgs. n. 286/1998).

L’art. 1 comma 3 del D.M. del Ministro dell’Interno 4.6.2010 (recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) stabilisce però che “le disposizioni del presente decreto non si applicano: […] b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”;

Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo, considerato che il ricorrente è sessantaseienne e risulta affetto da ipoacusia sinistra di grado notevole, circostanze suscettibili – in astratto – di limitare gravemente la capacità di apprendimento linguistico, e che il provvedimento medesimo di ciò non contiene alcuna valutazione. 

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