Tribunale di Genova, ord. 09 gennaio 2018
“la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati” evidenziando ancora che “nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia ed il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzione di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”: giudizio tanto più delicato nella specie ove si consideri che le figli del ricorrente sono ancora molto piccole (5 anni e 2 anni),
-Ritenuto pertanto che, proprio in forza di un circostanziato esame della particolare situazione familiare del ricorrente, ed in considerazione della pericolosità in oggi attenuata del ricorrente, debba nella specie prevalere il dovere di salvaguardia dell’unità familiare del nucleo familiare in oggetto, e che quindi il ricorso debba essere accolto e, conseguentemente, annullato il provvedimento in oggetto.
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