Consiglio di Stato, sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6191
La questione controversa riguarda il mancato rilascio del permesso di soggiorno per minore età in favore del ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh, entrato in Italia il 25 luglio 2015, provenendo dalla Libia, privo di documenti.
La Questura di Genova aveva negato tale permesso di soggiorno ritenendo il ricorrente maggiorenne: egli, infatti, al momento dell'arrivo a Pozzallo è stato fotosegnalato come da prassi e ha dichiarato, nell'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, di chiamarsi A. H. , e di essere nato in Bangladesh il giorno 1/1/1997.Quindi, alla data dell'ingresso in Italia, secondo la Questura, non disponeva più del requisito della minore età.
Nel ricorso di primo grado il ricorrente ha invece dichiarato di chiamarsi U.A. e di essere nato in B. nella città di G. il giorno (...): egli, pertanto, sarebbe entrato in Italia come minore non accompagnato.
A sostegno di quanto dedotto ha prodotto un certificato di nascita che conferma quanto dichiarato.
In qualità di minore non accompagnato è stato ospitato presso una delle strutture della Cooperativa S. di Genova, nell'ambito del progetto FAMI, dopo l'adozione del provvedimento di tutela disposto nei suoi confronti da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova.
La sua età anagrafica non è stata mai accertata mediante esami clinici, non essendo mai stata posta in contestazione la sua minore età né dal Tribunale dei Minorenni che lo ha sottoposto a tutela, né dalla Commissione Territoriale Protezione Internazionale che, il 30 novembre 2016, gli ha rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della sua condizione di estrema vulnerabilità, in quanto minorenne, né dalla stessa Amministrazione dell'Interno che lo ha ritenuto, invece, sicuramente maggiorenne.
In data 24 aprile 2016 l'assistente sociale del Comune di Genova (essendo il ricorrente sottoposto a tutela in quanto minore) ha presentato alla Questura la domanda diretta ad ottenere il permesso di soggiorno per minore età, dichiarando che la sua data di nascita corretta era quella del 1 luglio 1998, e non quella del 1 gennaio 1998, allegando anche il certificato di nascita.
La Questura, preso atto del precedente fotosegnalamento, ha invece ritenuto che il ragazzo fosse maggiorenne ed ha quindi adottato il provvedimento del 4 maggio 2016, con il quale gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per minore età.
La Questura ha ritenuto che le nuove generalità e la nuova data di nascita fornite costituissero un "maldestro tentativo di aggirare le norme sull'immigrazione teso a facilitare l'ottenimento del permesso di soggiorno in Italia" e gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per minore età.
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR per la Liguria tale provvedimento e ha prodotto in giudizio anche la certificazione medica del Prof. Dott. P.M. dell'Ente Ospedali Galliera di Genova, attestante la sua compatibilità con la minore età, oltre al certificato di nascita attestante che è nato il 1 luglio 1998 e non il 1 gennaio 1998.
Il TAR tuttavia ha respinto il ricorso rilevando che:
- le generalità spontaneamente declinate all'atto dell'ingresso in Italia avrebbero impegnato lo straniero ed avrebbero assunto rilevanza, sulla base del principio di autoresponsabilità;
- non sarebbe stato allegato alcun principio di prova sulla minore età, in quanto:
a) il certificato di nascita prodotto, non essendo munito della necessaria traduzione e legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del P.R. 31 agosto 1999, n. 394, non avrebbe alcun valore legale;
b) la dichiarazione medica di mera compatibilità con l'età anagrafica di minorenne non proverebbe nulla, essendo solo ipotetica; mancherebbe, inoltre, la radiografia del polso e della mano che costituirebbe il metodo con il quale si stabilisce l'età in modo "sicuro".
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello rilevando, in via preliminare, di aver ancora interesse al ricorso sebbene abbia ottenuto - nel frattempo - il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal ricorrente in particolare sulle basi delle seguenti motivazioni.
Al fine di evitare il rischio di ledere i diritti inviolabili del minore, discendenti sia dal nostro ordinamento che da quello internazionale (Convenzione di New York del 1989, art. 28 D.Lgs. n. 286 del 1998, Circolare del Ministero dell'Interno del 9/7/2007 Prot. n. (...)), ed in presenza di seri elementi dai quali desumere la minore età del ricorrente, quali in particolare, la sua sottoposizione a tutela da parte del Tribunale di Genova, l'Amministrazione è tenuta a svolgere una adeguata istruttoria prima di provvedere sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, nonostante i dati in suo possesso depongano nel senso della maggiore età dell'interessato.
Giustifica la mancata legalizzazione del certificato di nascita lo suo status di richiedente la protezione internazionale che impediva al ricorrente di avere contatti con le autorità consolari del proprio Stato di origine.
La situazione oggettiva di dubbio sull'età anagrafica del ricorrente, avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a rivolgersi al Tribunale per i Minorenni affinché disponesse i necessari accertamenti sanitari sul minore, al fine di individuare nel modo più attendibile possibile la sua reale età anagrafica, salva la possibilità di far ricorso al criterio sussidiario della presunzione della minore età, applicabile in caso di persistente incertezza sull'età effettiva.
La Convenzione di New York del 1989 sul superiore interesse del fanciullo e l'art. 3, comma 1, della legge di ratifica n. 176/1991, correttamente richiamata dall’appellante, esige, del resto, che : "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"
Il concetto di autoresponsabilità, conseguente a quanto dichiarato nel modulo redatto al momento dell'arrivo in Italia provenendo dalla Libia, al quale ha fatto cenno il TAR, può valere nel caso di un soggetto maggiorenne, ma non certamente quando si tratta di un soggetto che è stato ritenuto dal Tribunale dei Minorenni minore di età, che è quindi privo della capacità di agire, e come tale è stato sottoposto a tutela.
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