Le c.d procedure concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno per l’anno accademico 2016/2017 non possono assurgere a fonte di diritto, trattandosi solo di atti interministeriali, contenenti indicazioni operative, che non possono introdurre ipotesi di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, non previste dalla fonte normativa.
Pertanto le procedure richiamate non impedivano all’Amministrazione di valutare compiutamente la posizione del ricorrente, che, avendo già superato due esami ha dimostrato di possedere i requisiti previsti dall’art. 46, quarto comma, D.P.R. n. 394/99, recante Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, secondo cui "i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche”-
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