Tribunale di Genova, provvedimento 21 agosto 2018
"Ciò posto, occorre tenere conto di quanto segue:
- il ricorrente è giunto in Italia ancora minorenne e qui è rimasto per 7 anni, integrandosi
pienamente nel tessuto sociale e, poi, economico, italiano, come risulta: dalle numerose
attestazioni di stima da parte di operatori e volontari del Centro xxxxx di Chiavari; dal Certificato di servizio della Cooperativa sociale
xxxxxx; dall’estratto contributivo, da cui risulta che il ricorrente ha lavorato
regolarmente dal maggio 2007 all’ottobre 2008, dal 30/9/2009 al 20/10/2009, dal 1/9/2010 al
31/5/2011;
- il ricorrente, che fino ad allora aveva sempre ottenuto il permesso di soggiorno, ha
dovuto interrompere la sua permanenza in Italia ed il suo percorso di piena integrazione nel nostro Paese a causa della gravissima situazione di salute psichica del padre, come emerge dal
certificato dell’Ospedale Universitario psichiatrico xxxxxx di Tirana, in cui si dà atto,
oltre che del decorso della malattia del sig. xxxxxx, del fatto che è stata necessaria la
presenza del figlio per la protezione della persona del padre e degli altri. La situazione che
aveva costretto il ricorrente a lasciare l’Italia è anche oggetto delle dichiarazioni scritte della
madre e della sorella, in atti
Si tratta quindi di eventi necessitati che hanno costretto il ricorrente a lasciare il Paese, non
per sua volontà.
- oltre alle dichiarazioni di stima, anche sotto il profilo lavorativo, vi è recente dichiarazione
scritta del sig. xxxxxxx, titolare di impresa edile xxxxx S.a.s., di disponibilità
all’assunzione (“promessa di assunzione”), ritenendolo “una risorsa importantissima per lo
svolgimento delle nostre attività”. Il sig. xxxxxxx è inoltre comparso in udienza, confermando
l’intenzione di assumere il ricorrente in caso di ottenimento del permesso di soggiorno.
Il percorso di integrazione del ricorrente, da leggersi unitamente alla sua storia personale,
verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Albania, ed il rimpatrio, nella specifica
situazione in cui egli si trova, appare in contrasto con seri motivi di carattere umanitario.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che -
valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente
penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di
polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5
comma 6 d.lgs. 286/98.
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