ANNULLATO PROVVEDIMENTO DELLA QUESTURA che impediva la conversione del permesso di soggiorno da "minore età" a "studio" al richiedente asilo ivoriano, la mancata comunicazione al ricorrente degli asseriti ostativi viola l'art. 10 bis della legge 241/1990

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sentenza 14 novembre 2018

"Come già anticipato con la sospensione cautelare questo tribunale ritiene violati gli obblighi di partecipazione procedimentali tanto più indispensabili nei casi, quale quello in questione, nel quale ci si trovi di fronte ad un soggetto, entrato minorenne in Italia e inserito in un programma di tutela che chieda la conversione, alla maggiore età, dell’originario atto in un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Quanto all’assenza del passaporto, che ha costituito il primo formale ostacolo alla presentazione in via informatica della pratica, detta mancanza, segnalata al personale delle poste era conosciuta dalla Questura di Genova. (...)

La Questura di Genova, tuttavia, in data 19\2\2018, senza preventivamente comunicare, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, ovvero di irregolarità amministrative sanabili (art. 5,comma 5 T.U.Imm), notificava al ricorrente il provvedimento di archiviazione. Il provvedimento impugnato risulta dunque illegittimo per violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 atteso che è stata omessa la doverosa comunicazione della presenza di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

 

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