TAR di Roma 12 novembre 2019
"Deve, infatti, essere considerata la fattispecie in esame nel suo insieme e con attenzione alla specificità del caso. L'appellante, giunto in Italia ancora minorenne, è cresciuto e si è formato integrandosi pienamente all'interno del tessuto socio-economico del Paese.
Dopo aver conseguito il diploma di licenza media, ha lavorato dapprima in un impresa, successivamente fallita, e poi presso una pasticceria con mansione di cuoco, dalla quale è stato licenziato. Tale licenziamento è stato tempestivamente impugnato, con azione tesa anche a contestare la mancata regolarizzazione della posizione contributiva. Di talché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, va tenuta in giusta considerazione la lettera di contestazione del licenziamento del 26 aprile 2018, quale principio di prova dell'intercorso rapporto lavorativo. Questa non può, dunque, essere considerata quale strumentale esclusivamente al ricorso, bensì come documento utile e favorevole al ricorrente. Risultano in atti, infatti, produzioni documentali della pasticceria predetta, nell'ambio del giudizio 2621/2018 presso il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, dalle quali risultano una serie di buoni lavoro attestanti l'avvenuto pagamento delle varie prestazioni di lavoro occasionale accessorio, di importi variabili. Tutto ciò non sembra poter mettere in discussione che sia esistito un rapporto lavorativo, fra la pasticceria e l'odierno appellante. Del resto, risulta dagli atti allegati, anche una promessa di assunzione, a testimonianza del reale interesse del ricorrente di reperire una occupazione al fine di poter raggiungere una certa stabilità lavorativa."
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