Tribunale dei Minori di Genova 07.03.2024
al minore deve essere garantita continuità nella tutela e nell’assistenza, tutela garantita dall’attuale collocazione e dai supporti attivati a favore della diade madre-bambino; • il rientro forzoso nel Paese di origine potrebbe esporre, dunque, il minore ad una condizione di pregiudizio grave, ponendo la madre in situazione di particolare precarietà e solitudine, tale da incidere, anche incolpevolmente, in modo assai rilevante sulla sua capacità genitoriale; • sia conseguentemente opportuno autorizzare la ricorrente a permanere in Italia per anni due, in assenza di elementi ostativi”