Tribunale dei Minorenni di Genova 30/04/2024
“Va, infine, ulteriormente evidenziata, ai fini della disposizione di cui all’articolo 31 comma 3 decreto legislativo 286/98, l’assoluta centralità dell’interesse del minore, rispetto al quale la Corte di Cassazione, con ordinanza Sez.1 n. 27237 del 30/11/2020 ha inteso precisare quanto segue: Il tribunale per i minorenni nell’effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell’allontanamento dei genitori e dello sradicamento dall’ambiente in cui il minore è nato o è vissuto,qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni e idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore“