Tribunale dei Minorenni di Genova 25.09.2024
“ nel caso in esame, ricorrano le condizioni di cui all’art. 31, 3° comma D.Lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico dei minori, tali da rendere necessaria, nell’esclusivo interesse di questi, la permanenza in Italia dei genitori;
✓ Infatti, non possa ragionevolmente dubitarsi del fatto che l’espulsione dei ricorrenti provocherebbe un traumatico distacco dalle figure genitoriali con la concreta possibilità di grav danno psicofisico per i figli, in una età in cui necessitano delle cure dei genitori, fondamentali per una corretta ed equilibrata crescita;
✓ Potrebbe inoltre essere traumatico per i minori l’allontanamento dal territorio dello Stato assieme ai genitori, dal momento che gli stessi sono stati inseriti nel contesto scolastico locale con profitto e vedono la presenza del nucleo parentale e degli affetti sul territorio nazionale;
✓ in conclusione, nel caso concreto, debba ritenersi accertato che la presenza dei genitori ricorrenti accanto ai figli sia fondamentale per l’equilibrio psico-fisico dei minori e che, nel caso di espulsione, sarebbe leso il diritto fondamentale dello stesso alla unità familiare (di cui anche
all’art 8 della CEDU);
✓ sia conseguentemente opportuno autorizzare i genitori a permanere in Italia ai sensi della norma anzidetta, con un permesso di soggiorno, di durata biennale;"