Tribunale dei Minorenni di Genova 28.02.2025
il padre di minore, anche se colpito da precedente condanna irrevocabile: “come si evince dalla relazione redatta dall’assistente sociale della Uepe il ricorrente ha una stabilità lavorativa e familiare, rappresenta per la propria famiglia un punto di riferimento importante per la gestione dei figli e per gli adempimenti richiesti dalla quotidianità domestica. Il percorso della misura alternativa ha visto il riconoscimento di premialità stante il buon andamento. In conclusione, tenuto conto dell’entità di entrambi i minori presenti all’interno del nucleo familiare, alla luce del significativo ruolo svolto dal ricorrente a favore del buon andamento del loro percorso di crescita e a tutela di un equilibrato sviluppo psicofisico, si valuta opportuna la continuità della presenza del medesimo o nel contesto familiare… il tribunale per i minorenni nell’effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell’allontanamento dei genitori e dello sradicamento dall’ambiente in cui il minore è nato o è vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni e idoneo a incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore (così Corte Cassazione sez. 1 n. 27237 del 30.11.2020)