Tribunale di Genova 17 giugno 2020
"Ciò posto, occorre tenere conto:
- della storia personale del richiedente, come si è visto gravemente discriminato per motivi etnici e costretto per tale motivo – in assenza altrimenti di concrete possibilità di sussistenza – a lasciare il proprio Paese.
Un rientro lo porrebbe in situazione di analoga discriminazione e rendere assai difficoltosa la condizione, in quel contesto, di un esistenza dignitosa.
- delle attuali condizioni di insicurezza della zona di provenienza, già sopra descritte al § 5.1, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, che renderebbero un ritorno in Patria ancor più problematico per le condizioni di vita del richiedente.
- delle vicende vissute nel percorso migratorio e poi in Libia, già sopra descritte al § 2. Le sofferenze inflitte rientrano nell’accezione di tortura e di trattamento degradante secondo le convenzioni internazionali e la Corte EDU13."
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