Tribunale di Genova 23 giugno 2020
"E’ evidente che, una volta rientrato nel suo Paese, ****** si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cass. n. 3347/2015; 4455/2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Le informazioni relative al Paese di origine del richiedente ci inducono a ritenere che il rispetto per i diritti umani sia molto scarso.
******* si è allontanato dal suo Paese perché coinvolto, suo malgrado, in contrasti politici. Tornando in Nigeria, verrebbe a trovarsi, dopo una lunga assenza, completamente privo di mezzi di sussistenza, non avendo più un’occupazione lavorativa, né dei familiari in grado di sostenerlo ed aiutarlo, per giunta in un Paese che non riesce a garantire la sicurezza ai propri cittadini e a tutelarli in caso subiscano ingiustizie o violenze ad opera di altri, come sembra sia successo nel caso di specie.
Occorre anche considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana.
Scarica il provvedimento