Tribunale di Genova, ord. 10 aprile 2017
Tenuto conto del clima di insicurezza che riguarda la odierna Ucraina (soprattutto con riguardo alle possibili violenze nei riguardi della minoranza di lingua russa), appare possibile ravvisare in capo alla giovane ricorrente una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Si consideri, tra l’altro, che la ricorrente non ha potuto iscriversi all'Università a Doneck, località che, pacificamente, rientra in una zona di guerra. Inoltre va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con la propria madre (presente in Italia da una decina di anni e regolare sul territorio nazionale), la quale parla correttamente la nostra lingua, ha già avuto esperienze lavorative. Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere modificato in parte qua, nel senso che deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.