Tribunale di Genova, ord. 28 giugno 2017
La situazione peculiare del ricorrente, vittima di usura, che il Giudicante ritiene verosimile anche se non riscontrata da elementi oggettivi, e la attuale situazione politico sociale del Bangladesh consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.
Nel caso di specie, la condizione di estrema vulnerabilità è rappresentata dall’essere stata la sua famiglia vittima del fenomeno di usura, dovendosi peraltro valorizzare in questa sede il fatto che egli ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, avendo da mesi reperito un contratto di lavoro, come da relativo contratto prodotto agli atti e relativa dichiarazione dei redditi. Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.