Tribunale di Genova, ord. 8 giugno 2017
"Si ritiene quindi che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando come attualmente il ricorrente non possa sperare in validi riferimenti familiari e sociali nel suo paese di origine. Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia è stato coinvolti nei gravi fatti di guerra civile, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, del fatto che ha lasciato il suo paese quando aveva solo sedici anni e che è giunto in Italia ancora minorenne, che il ricorrente, in oggi appena maggiorenne, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale."