Tribunale di Genova, ord. 29 giugno 2017
"Deve, invece essere ritenuta la sussistenza di ragioni umanitarie per il riconoscimento di tale forma di protezione. Il ricorrente è partito dal suo paese ben 5 anni fa. In Mali ha lasciato solo suo padre, non avendo contatti con la donna da cui ha avuto un figlio e tantomeno con quest’ultimo. In Italia ha compiuto un buon percorso di alfabetizzazione , raggiungendo il livello B1, nonché la licenza media inferiore.
Ha svolto alcuni lavori come apprendista, dimostrando impegno, collaborazione e volontà di inclusione sociale."