Va riconosciuta la protezione umanitaria a cittadino maliano per la situazione del paese di origine, la situazione personale e l'ottima integrazione in Italia

Tribunale di Genova, ord. 23 giugno 2017

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Come emerge dalle fonti COI già citate, il Mali resta caratterizzato da una grave emergenza umanitaria. Il ricorrente ha lasciato il paese ancora minorenne e non ha più alcun parente in patria (tranne la matrigna che lo avrebbe accoltellato e i fratellastri). Il ricorrente risulta inoltre affetto da una grave patologia oculare, per la quale è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico (vitrectomia per membrana premaculare). 

L’intervento non assicura peraltro il recupero – in tutto o in parte - dell’acutezza visiva (cfr. documentazione medica).
Il ricorrente ha infine documentato (con documentazione proveniente quasi integralmente da enti pubblici) di avere intrapreso positivamente un percorso di integrazione in Italia: ha frequentato un corso di lingua italiana, ha frequentato corsi di formazione al lavoro per alimentarista e per pizzaiolo; ha prestato attività lavorativa regolarmente denunciata agli istituti previdenziali. La situazione del paese di origine, la situazione personale del ricorrente e la sua ottima integrazione in Italia giustificano il riconoscimento della protezione umanitaria."

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