Tribunale di Genova, ord. 17 luglio 2017
"L’attendibilità del racconto del ricorrente non può essere esclusa per il solo fatto che le sue dichiarazioni possano risultare non molto dettagliate, in quanto la indubbia genericità del racconto può trovare giustificazione nella traumaticità della vicenda vissuta dal ricorrente. Le dichiarazioni del ricorrente – non intrinsecamente contraddittorie - possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007. E’ in ogni caso attendibile la provenienza del ricorrente dalla regione di Casamance
, in quanto documentata dal certificato di nascita in atti. La mera provenienza dalla tormentata regione di Casamance giustifica il riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari, apparendo verosimile, alla luce della instabilità che caratterizza la situazione della regione (pur se recentemente migliorata) che se il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Si aggiunga che il ricorrente ha documentato di avere frequentato un corso di alfabetizzazione di lingua Italiana, come comprovato dai certificati del 26.01.2017 e 26.06.2016."