Tribunale di Genova, ord. 18 luglio 2017
"si ritiene di dover dichiarare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Infatti, la grave situazione generale del paese di provenienza del ricorrente sopra citata coinvolgente anche le zone del Sud del paese, quali Uromi da cui proviene il richiedente) consente di accogliere il ricorso con riferimento alla domanda di protezione più attenuata, diretta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Giovano al ricorrente gli attestati di frequentazione dei corsi di lingua italiana, di avviamento al lavoro edile e di volontariato, oltreché agli appuntamenti liturgici
presso una parrocchia genovese."