Tribunale di Genova, ord. 26 luglio 2017
"La situazione peculiare del ricorrente, che il Giudicante ritiene verosimile anche se non riscontrata da elementi oggettivi, l’assenza di riferimenti familiari e la situazione di guerriglia che interessa la regione del Casamance consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Il ricorrente, dalla documentazione versata in atti, risulta inoltre aver intrapreso un significativo cammino di integrazione in quanto oltre ad aver partecipato a corsi di lingua italiana, ha seguito un corso di formazione come cameriere ai piani di albergo, nonché ha partecipato ad un progetto radiofonico dove ha raccontato la sua storia ed ha altresì svolto un stage lavorativo presso un Hotel ed ora è in procinto di concludere un contratto con una impresa artigiana il cui titolare ha già manifestato la propria intenzione di assumerlo invia definitiva, ove conseguirà un valido titolo di permanenza in Italia Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria [...]"