Prospettiva concreta e documentata che il ricorrente possa richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro: accordata la protezione umanitaria

Tribunale di Genova, ord. 18 luglio 2017

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente, a quanto consta, ha presentato la domanda di protezione internazionale appena possibile, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, non ha reso dichiarazioni in contrasto con le informazioni generali disponibili e non è caduto in alcuna contraddizione, quantomeno evidente. Le dichiarazioni del ricorrente possono pertanto ritenersi veritiere alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 3 co. 5° d. lgs. n. 251/2007.
Si aggiunga che il ricorrente ha allegato di avere concluso una borsa lavoro con la cooperativa “Scintilla” ed a breve inizierà l’attività; che ha altresì sottoscritto il patto di volontariato con la Prefettura di Genova, ha frequentato un corso di assistente familiare, ha conseguito il diploma di terza media nonché ha prodotto la propria CI ed il certificato di nascita della figlia, a riscontro della vicenda narrata (Cfr. documentazione prodotta in sede di udienza). 

Si deve allora rilevare che, come già detto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544). La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustifica pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.
Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio."

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