Tribunale di Genova, ord. 11 ottobre 2017
"Si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Bangladesh, che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia assai delicata e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia alcuna anche minima prospettiva risocializzante nel suo paese di origine, trovandosi indubbiamente in una oggettiva situazione di grave “vulnerabilità”.
[...] si ritiene di condividere l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 12.1.2015 con la quale è stato deciso che ha diritto alla protezione umanitaria ex art.5 co.6 TUI, il cittadino straniero proveniente dal Bangladesh attesa la situazione di violenza ed instabilità diffusa nel paese. Infatti nella previsione di tale norma possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale. Egli infatti, come emerge dai documenti prodotti, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici e di formazione professionale ed in progetti di inserimento lavorativo ed attualmente lavora regolarmente con contratto di lavoro subordinato."