Si oppone all'infibulazione della sorella: riconosciuta la protezione umanitaria a cittadino maliano

Tribunale di Genova, ord. 16 ottobre 2017

"La situazione del Mali sopra descritta, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente (Bamako), pur caratterizzata da instabilità, episodi di violenza localizzata, e, in alcuni casi, scontri tra fazioni opposte, non è tale da far ritenere sussistente una situazione di conflitto generalizzato nel senso anzidetto. La situazione è comunque grave, e, in attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì che appaiono deboli le argomentazioni della commissione con riferimento ad una presunta età fissa entro la quale la pratica della infibulazione deve essere compiuta. Nel corso dell’udienza inoltre il ricorrente ha prodotto documentazione medica e fotografica attestante la presenza di cicatrici astrattamente compatibili con l’episodio delle lesioni che gli avrebbe cagionato lo zio, nonchè documentazione afferente un discreto percorso di integrazione effettuato (partecipazione al progetto dell’Orto Collettivo, frequenza a corsi di italiano)."

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