Tribunale di Genova, ord. 17 ottobre 2017
"La situazione è comunque grave, come evidenziato dalle fonti sopra riportate, anche nel centro e sud del paese non è stabilizzata, ed anzi si è deteriorata nell’ultimo anno. In attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che allo stato sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine; è pertanto sussistente il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
La vicenda narrata dal ricorrente – al quale, in assenza della possibilità di ricercare elementi a riscontro, deve essere quanto meno riconosciuto il beneficio del dubbio - deve pertanto essere inserita in tale contesto sottolineandosi altresì come non possa essere condivisa l’argomentazione della Commissione circa il non voler indicare i nomi degli assassini del suo amico: il ricorrente ha dichiarato dia ver temuto per la propria incolumità onde le ragioni circa il non volerli identificare -sempre che il ricorrente ne sia a conoscenza - appaiono chiare".