Corte di Cassazione, ord. 3 novembre 2017, n. 26202
"Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi (tra l'altro) della richiamata lett. c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto .. e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione. La Corte d'Appello ha dunque errato nell'omettere una verifica d'ufficio della situazione in cui versa la regione pakistana di provenienza del richiedente protezione sulla base delle informazioni di cui sopra, sia nel giustificare, implicitamente, tale omissione con le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente, essendo i fatti da lui riferiti risalenti al 2013"