Tribunale di Genova, ordinanza 3 novembre 2017
"[...] sono senza dubbio ravvisabili nella violenza subita, nella ricorrenza della stessa nel territorio di origine, deducibile da fondi informative pubbliche, nonché dalla indubbia condizione di speciale debolezza economica in cui si trova il soggetto dopo lunga permanenza intermedia il Libia, motivi per una eventuale concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. [...] Il Tribunale, visti gli articoli di legge indicati in epigrafe: in parziale riforma della decisione della Commissione prefettizia impugnata nella misura in cui omette la trasmissione degli atti al Questore ex art. 32 del d.lgt 25/08, DICHIARA la sussistenza, allo stato degli atti, delle condizioni per la concessione del permesso di soggiorno di natura umanitaria di cui al’art. 5 comma 6 del dlg 286/98 per la durata di almeno mesi 18 da oggi"