Tribunale di Genova, ord. 7 novembre 2017
"Si deve invece accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerato il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un serio percorso di integrazione sociale, e tenuto altresì conto del considerevole lasso di tempo intercorso dalla fuga dal Mali (giugno 2013) ed inoltre in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana Il ricorrente inoltre, come emerge dall’ampia documentazione prodotta, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte, impegnandosi fin da subito nello studio della lingua italiana (tanto da essere stato in grado di sostenere l’esame all’udienza senza l’ausilio di un interprete) e svolgendo attività di volontariato per gli enti locali, ed inoltre risulta che lo stesso sia anche stato assunto in regola, con contratto di apprendistato durevole fino al 26.10.2020 (v. all 12) nel settore della coltivazione olearia, avendo in precedenza svolto ulteriori attività lavorative, tutte in regola. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."