Tribunale di Genova, ord. 10 novembre 2017
"[...] non v'è dubbio che sia in corso, nell’Ucraina orientale, un conflitto armato, e che vi siano state violazioni della normativa applicabile in tempo di guerra [...] sottolineata la assoluta credibilità della richiedente (le cui oneste dichiarazioni sono state in precedenza riassunte), tenuto conto del clima di guerra che si respira nel paese e, soprattutto, del fatto che in caso di rientro in patria essa si ritroverebbe priva di qualcun appoggio parentale, appare possibile ravvisare in capo alla giovane ---- una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Si consideri, tra l’altro, che essa, sulla base di quanto affermato, avrebbe perso il diritto di rientrare a scuola per concludere gli studi superiori. Inoltre, va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con la propria madre e con il proprio fratello (quest'ultimo regolare sul territorio nazionale), la quale ha studiato italiano, parla la nostra lingua, ed ha appena sostenuto l'esame per l'ammissione ad un corso di “aiuto-cuoca”.
Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere modificato in parte qua, nel senso che deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."
visualizza l'ordinanza