Tribunale di Genova, ordinanza del 28 novembre 2017
"[...] la documentazione prodotta attesta una situazione di salute psicofisica del richiedente asilo parzialmente compromessa che teoricamente potrebbe condurre, in difetto di positiva evoluzione, anche alla concessione di un permesso di soggiorno per ragioni di cura. Appare quindi accertato un sia pur transitorio presupposto per la concessione del permesso si soggiorno per ragioni umanitarie in considerazione di una condizione di salute in fase evolutiva."