Tribunale di Genova, 29 dicembre 2017
la Nigeria era, infatti, al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza, con elevati livelli di criminalità, con un assai alto rischio di atti di terrorismo e di violenza generalizzata, senza alcuna presenza di autorità statale che possa garantire un minimo livello di rispetto della legalità. Dalle notizie diffuse da diversi siti internet, anche di livello istituzionale, emerge tale indiscutibile quadro di generale allarme e di impossibilità ad anche solo sperare in una minima tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, come riconosciuto anche da diversi provvedimenti, per esempio, dei Tribunali di Roma, Bologna e Trieste... Si ritiene invece di poter accogliere la richiesta di protezione umanitaria, formulata in via subordinata, considerati da un lato la predetta attuale difficilissima situazione socio-politica della Nigeria nonchè l’allegato percorso di integrazione medio tempore svolto dal predetto in Italia e di cui alla documentazione prodotta in udienza...
Giova ricordare, quanto ai presupposti della protezione umanitaria, che la parte dell’art. 5, co. 6, D.lgs. 286/98 relativa al permesso umanitario è stata introdotta con il D.L. 89/2011, convertito nella L. 129/2011, in occasione del recepimento, nel nostro diritto interno, della direttiva 2008/115/CE (c.d. “direttiva rimpatri) che all’art. 6, § 4 - consente che “in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.” Ad avviso dello scrivente Giudice la ratio dei motivi umanitari è dunque da ricercarsi nella suddetta direttiva che fa espresso riferimento a motivi caritatevoli o di altra natura, non meglio definiti e nei quali può essere fatta rientrare anche la situazione sanitaria dell’odierno ricorrente, che nel paese di origine non potrebbe, del tutto verosimilmente, sperare in un futuro positivo ed ha iniziato in Italia un percorso di integrazione.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
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