Foto di Andrea Rocchelli
Tribunale di Genova, 10/11/2017
"...tenuto conto del clima di insicurezza che comunque pervade la odierna Ucraina, appare possibile ravvisare in capo alla giovane una particolare condizione di “vulnerabilità sociale”, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Inoltre va considerato che siamo di fronte ad una ragazza ormai integrata nella realtà sociale italiana che si è ricongiunta con il proprio fidanzato, la quale parla la nostra lingua, ha già avuto esperienze lavorative ed é in attesa di sapere se potrà iniziare a frequentare il corso da aiuto-cuoco da lei desiderato. Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere modificato in parte qua, nel senso che deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
visualizza l'ordinanza