Tribunale di Genova, ord. 9 gennaio 2018
"Quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la stessa deve ritenersi accoglibile considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo percorso di integrazione sociale.
La sua difesa ha infatti prodotto documentazione attestante l'impegno profuso dal ricorrente sia nello studio della lingua italiana (mediante la frequentazione di appositi corsi), che nello svolgimento di attività lavorativa, avendo egli già da tempo iniziato a lavorare (con prestazioni occasionali e con contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della ristorazione)
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata - ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
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