TRIBUNALE DI GENOVA, 08/01/2018
Ad avviso dello scrivente Giudice la ratio dei motivi umanitari è dunque da ricercarsi nella suddetta direttiva che fa espresso riferimento a motivi caritatevoli o di altra natura, non meglio definiti e quindi non espressamente codificati.
Si condivide inoltre l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 12.1.2015 con la quale è stato deciso che ha diritto alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 TUI, sia pure per un periodo limitato, il cittadino straniero proveniente dal Bangladesh attesa la situazione di violenza ed instabilità diffusa nel paese. Infatti nella previsione di tale norma possono esservi ricondotte situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali ad esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.
Scarica l'ordinanza