Tribunale di Genova, ord. 16 gennaio 2018
"Alla luce di tutto quanto sopra appare verosimile che il ricorrente si sia trovato nella necessità di lasciare il Bangladesh non solo per sfuggire alle minacce ricevute, essendo peraltro all’epoca della fuga minorenne, ma per reperire altrove un’attività lavorativa idonea a consentirgli di mantenere se stesso ed il proprio nucleo familiare.
La specifica situazione del ricorrente risulta quindi meritevole di protezione, che si ritiene di individuare nella specie in quella umanitaria.
In altre parole, la situazione peculiare del ricorrente, che il Giudicante ritiene verosimile anche se non riscontrata da elementi oggettivi, e la attuale situazione politico sociale del Bangladesh come sopra evidenziata e ricostruita, consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, dovendosi peraltro valorizzare in questa sede il fatto che egli ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, dove vive in autonomia, conosce e capisce la lingua italiana, avendo inoltre reperito un lavoro, come da relativa documentazione in atti.
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